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L'OMESSA TRASCRIZIONE INTEGRALE DELL'ASSEGNO NEL PRECETTO, CHE IMPEDISCA DI TRARRE CONOSCENZA DELL'ESISTENZA O MENO DI UNA CLAUSOLA DI GIRATA PER L'INCASSO, RENDE NULLO L'ATTO DI PRECETTO INTIMATO IN VIRTÙ DI UN ASSEGNO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE.

È questo il principio di diritto enunciato dalla III Sezione Civile della Cassazione con sentenza n. 13373 del 15 maggio 2024. Una sentenza in controcorrente rispetto all’orientamento giurisprudenziale precedentemente emerso da alcune pronunce della medesima Corte (vedi Cass. 09/05/1985, n. 2895; Cass. 10/09/1986, n. 5531; Cass. 28/04/1990, n. 3593), che avevano ritenuto non necessaria la integrale trascrizione del titolo di credito nell’atto di precetto, essendo sufficiente l’indicazione degli elementi essenziali del titolo stesso, che ne consentissero l’esatta individuazione.

Nel caso in oggetto, era stato notificato dalla ricorrente un precetto nel quale era contenuto, come titolo di credito, un assegno circolare non trasferibile, il quale tuttavia non era stato trascritto integralmente ma solo per la parte frontale. A ciò era seguita poi l’opposizione agli atti esecutivi da parte dell’intimato. La Corte, muovendo dall’assunto che funzione dell’atto di precetto è, oltre quella di permettere all’intimato di adempiere spontaneamente per evitare il processo esecutivo, anche quella di permettergli di contestare tempestivamente la fondatezza del vantato diritto di agire in executivis o la regolarità formale degli atti (ex artt. 615 e 617 c.p.c.), ritiene che tale funzione possa essere compromessa dalla mancanza, nell’atto, di quegli elementi, sia di carattere oggettivo che soggettivo, che conformano il diritto di credito. In altre parole, l’intimato deve essere messo nella condizione di poter verificare l'identità e la validità del titolo, riconoscere la prestazione da compiere, accertare la legittima detenzione in capo al soggetto intimante.

Nel caso specifico, trattandosi di assegno circolare non trasferibile, avrebbe potuto esserci, proprio sul retro dell’assegno (non riportato nel precetto), una girata “ad un banchiere per l’incasso”, il che è consentito da leggi speciali. Secondo la Cassazione l’esistenza o meno di una simile clausola deve risultare dal precetto, affinché l’intimato possa conoscere con certezza quale sia il soggetto abilitato a ricevere la prestazione oggetto del titolo; soggetto che, a seguito della girata per l’incasso, non sarebbe più il creditore originario ma la banca girataria. Un atto di precetto in cui non venga riportata tale indicazione, quindi, è nullo per carenza di un requisito di contenuto-forma ed è esposto all’opposizione formale, consistendo il pregiudizio arrecato all’intimato nel non poter confidare con sicurezza in un adempimento liberatorio. Con tale motivazione, le istanze della ricorrente vengono rigettate.

Orari

Lun. - Ven.: 8:30 - 12:15 / 14:30 - 19:15

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