All’art. 26 DPR 633/72 è stato aggiunto il comma 3-bis che così recita: “La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente: a) a partire dalla data in cui quest'ultimo e` assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; b) a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose”.
Per tale ragione, per le procedure concorsuali iniziate dopo il 26.05.2021, la nota di variazione dell’imposta addebitata e non riscossa potrà essere emessa a partire dalla data di emissione della sentenza dichiarativa di fallimento ovvero del decreto di ammissione alla procedura di concordato.
La riforma è di particolare interesse perché consentirà di recuperare l’iva sulle fatture non pagate sin dalla data di apertura della procedura concorsuale, senza doverne aspettare la chiusura, come al contrario è stato sino ad oggi. Questo significa anticipare la variazione di diversi anni.
Lun. - Ven.:
8:30 - 12:15 / 14:30 - 19:15
Giovedì Pomeriggio Chiuso