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Con il Decreto Sostegni Bis, la nota di variazione dell'iva si emette dalla data di apertura della procedura concorsuale

L’art. 18 del Decreto Legge 25 maggio 2021 n. 73, conosciuto come Decreto Sostegni Bis, ha apportato una modifica di non poco conto all’art. 26 DPR 633/1972 per quanto concerne l’emissione della nota di variazione dell’i.v.a.

All’art. 26 DPR 633/72 è stato aggiunto il comma 3-bis che così recita: “La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente: a) a partire dalla data in cui quest'ultimo e` assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; b) a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose”.

Per tale ragione, per le procedure concorsuali iniziate dopo il 26.05.2021, la nota di variazione dell’imposta addebitata e non riscossa potrà essere emessa a partire dalla data di emissione della sentenza dichiarativa di fallimento ovvero del decreto di ammissione alla procedura di concordato.

La riforma è di particolare interesse perché consentirà di recuperare l’iva sulle fatture non pagate sin dalla data di apertura della procedura concorsuale, senza doverne aspettare la chiusura, come al contrario è stato sino ad oggi. Questo significa anticipare la variazione di diversi anni.

Orari

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Giovedì Pomeriggio Chiuso