Il creditore asseriva di aver presentato una domanda di partecipazione ad una procedura di Liquidazione e chiedeva se, nel caso concreto, fosse applicabile l’art. 26, comma 3bis, del D.P.R. n. 633/1972, che prevede la possibilità di portare in detrazione l’imposta non riscossa anche in ipotesi in cui il debitore è assoggettato a una procedura concorsuale.
Riteneva il creditore che nella nozione di procedura concorsuale fosse da ricomprendere anche la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento.
La risposta negativa dell’Agenzia si fonda sul dato letterale della norma e, in particolare, del comma 10-bis del succitato art. 26, laddove – nello specificare le date da cui il debitore si ritiene assoggettato alla procedura concorsuale - non rinvia alle procedure da sovraindebitamento.
E infatti il comma 10-bis così dispone: “Ai fini del comma 3-bis, lettera a), il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi”.
Considerato, inoltre, che il comma 10-bis è stato introdotto (con il Decreto Sostegni Bis) a decorrere dal 26.05.2021 e, quindi, in data successiva a quella di introduzione della Liquidazione del patrimonio, conclude l’Agenzia che se ne deve desumere la volontà della legge di escludere espressamente le nuove procedure dal novero di quelle la cui apertura consenta il recupero dell’imposta.
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