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Il funzionario comunale non può autenticare gli estratti autentici delle scritture contabili ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo

Il Tribunale di Mantova esclude espressamente e senza riserve che il funzionario comunale abbia un generalizzato potere di autentica, che si deve limitare, pertanto, agli atti che la pubblica amministrazione detiene in originale o che ha direttamente formato.

Il Tribunale di Mantova, con la sentenza emessa il 23.10.2020 dal dott. Giorgio Bertola, nell'accogliere un'opposizione a decreto ingiuntivo, affronta il problema dall'ammissibilità o meno del potere di autentica del funzionario comunale. Afferma, infatti, l'art. 634 c.p.c. che: "Sono prove scritte idonee a norma del numero 1 dell'articolo precedente le polizze e promesse unilaterali per scrittura privata [1988, 2702 c.c.] e i telegrammi [2705 c.c.], anche se mancanti dei requisiti prescritti dal codice civile. [II].

Per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano un'attività commerciale [21951 c.c.] e da lavoratori autonomi, anche a persone che non esercitano tale attività, sono altresì prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile, purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l'osservanza delle norme stabilite per tali scritture." In poche parole, sono prove scritte gli estratti autentici delle scritture contabili tenute con l'osservanza delle norme di legge.

L'estratto autentico viene normalmente rilasciato dal Notaio. Capita (per la verità, non più così spesso come in passato) che il creditore, per comodità e per esigenze di risparmio, chieda al funzionario comunale l'autentica delle proprie scritture contabili e che il funzionario vi provveda. Il Tribunale della città lombarda non intende avallare questa prassi per due ordini di motivi. Una prima considerazione prende le mosse dall'analisi dell'art. 18 del DPR 445/2000, che così dispone: "L'autenticazione delle copie può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco".

La norma intende riconoscere la possibilità di autenticare al funzionario il cui ufficio abbia formato l'atto o che detenga l'originale. Diversamente, non sarebbe possibile chiedere la copia autentica di un documento detenuto presso la PA. La norma, quindi, non riconosce un generalizzato potere di autentica. Inoltre, la norma codicistica chiede che l'autentica sia riferita alle scritture contabili regolarmente tenute. L'autentica del funzionario comunale, a differenza di quella notarile, nulla può dire sul rigore della formazione e della conservazione delle scritture e, di conseguenza, non si conforma alle prescrizioni dell'art. 634 c.p.c. Date queste premesse, la conclusione inevitabile è quella di non poter riconoscere il valore di prova scritta ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo all'autentica del funzionario comunale.

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