Chiama Recupero Crediti035 23 8314


Chiedi all'Avvocato Mascali

Hai una domanda, un dubbio, vuoi richiedere un appuntamento all'Avvocato Mascali?

Compila il form con i tuoi dati per inviare la tua richiesta di informazioni, l'Avvocato ti risponderà al più presto.






Diviene più facile portare in perdita un credito non riscosso

Ad eccezione dei crediti di modesta entità, che possono essere portati in perdita senza ulteriori valutazioni dopo sei mesi dalla loro scadenza, per le altre tipologie di credito è necessario che risultino elementi certi e precisi ovvero che il debitore sia sottoposto ad una procedura concorsuale. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1147/2022, sottolinea come la normativa non faccia alcun riferimento alla necessità di un'azione esecutiva infruttuosa. L'insolvenza del debitore, quindi, potrà essere dedotta da altri elementi, purché certi e precisi. Un tipico esempio è l'irreperibilità del debitore.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1147 del 17.01.2022, sez. trib., cassa la sentenza della Commissione Tributaria regionale della regione Campania che aveva ritenuto necessario il tentativo esecutivo infruttuoso per la deducibilità della perdita su crediti.

Sappiamo che il T.U. n. 917 del 1986, all'art. 101, comma 5, prevede che: "Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti, diverse da quelle deducibili ai sensi del comma 3 dell'articolo 106, sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore e' assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o e' assoggettato a procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni. Ai fini del presente comma, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi o, per le procedure estere equivalenti, dalla data di ammissione ovvero, per i predetti piani attestati, dalla data di iscrizione nel registro delle imprese. Gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quando il credito sia di modesta entita' e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entita' quando ammonta ad un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di piu' rilevante dimensione di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese. Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre quando il diritto alla riscossione del credito e' prescritto. Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili".

Ad eccezione dei crediti di modesta entità (€. 2.500,00 o €. 5.000,00 a seconda del volume dei ricavi dell'azienda), che possono essere portati in perdita senza ulteriori valutazioni dopo sei mesi dalla loro scadenza, per le altre tipologie di credito è necessario che risultino elementi certi e precisi ovvero che il debitore sia sottoposto ad una procedura concorsuale.

Motiva la Corte che: "Da tale disposizione si desume che, nel caso, ricorrente nella specie, di perdite su crediti non correlate all'assoggettamento del debitore a procedure concorsuali, è onere del contribuente che voglia portare in deduzione la perdita dimostrare - con ogni mezzo di prova - gli elementi "certi e precisi" che hanno dato luogo ad una perdita, la quale va rinvenuta quando il debitore non paga volontariamente e il credito non risulta attuabile coattivamente attraverso gli strumenti che l'ordinamento mette a disposizione del creditore (cfr. Cass. 15 febbraio 2019, n. 4567; Cass. 3 ottobre 2018, n. 24012)."

Quel che è certo, conclude la Cassazione, è che la norma non fa alcun riferimento alla necessità di un'azione esecutiva infruttuosa. L'insolvenza del debitore, quindi, potrà essere dedotta da altri elementi, purché certi e precisi. Un tipico esempio è l'irreperibilità del debitore.

La procedura esecutiva, tuttavia, ha una sua rilevanza, ma in punto di recupero dell'i.v.a. non riscossa. L'art. 26 del D.P.R. 633/1972 prevede che: "(comma 2) Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullita', annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'articolo 25." Tale disposizione si applica anche in caso di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose. Per maggiori informazioni:

Orari

Lun. - Ven.: 8:30 - 12:15 / 14:30 - 19:15