Chiama Recupero Crediti035 23 8314


Chiedi all'Avvocato Mascali

Hai una domanda, un dubbio, vuoi richiedere un appuntamento all'Avvocato Mascali?

Compila il form con i tuoi dati per inviare la tua richiesta di informazioni, l'Avvocato ti risponderà al più presto.






La fattura elettronica è sufficiente per l'emissione del decreto ingiuntivo

Il decreto ingiuntivo è il rimedio giudiziario più economico e più veloce per ottenere il recupero del proprio credito.

Dispone l'art. 632 c.p.c. che il giudice pronuncia ingiunzione di pagamento quando viene fornita prova scritta del credito. Aggiunge l'art. 634 c.p.c. che "per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano una attività commerciale e da lavoratori autonomi anche a persone che non esercitano tale attività, sono altresì prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile, purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l'osservanza delle norme stabilite per tali scritture".

Stante l'abrogazione della vidimazione e della bollatura delle scritture contabili, la giurisprudenza (dopo un primo momento di rigore e di incertezza) si è indirizzata verso una lettura più flessibile dell'art. 634 c.p.c., facendo leva sulla chiusura dell'articolo che riconosce valore di prova scritta, molto più in generale, agli "estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l'osservanza delle norme stabilite per tali scritture". L'unico requisito richiesto e che soddisfa l'osservanza delle norme di legge è la numerazione di ogni foglio. Rispettato il requisito ed ottenuto l'estratto autentico, è possibile fare ricorso al decreto ingiuntivo. Con l'avvento della fatturazione elettronica ci si è posti il dubbio sull'effettiva necessità dell'attività notarile. A quel dubbio risponde in modo risoluto il dott. Massimo Vaccari, del Tribunale di Verona, con un decreto del 29.11.2019. Il giudice di primo grado della città veneta apre, senza riserve, alla possibilità di utilizzo del file ".xml" della fattura elettronica quale prova scritta sufficiente per l'emissione del decreto ingiuntivo, senza la necessità della produzione della certificazione notarile.

Ciò comporterà un risparmio di tempi e di costi, ma non per tutti i crediti.

Trattandosi di un file, infatti, lo stesso potrà essere allegato alla propria domanda solo quando questa viene depositata in modalità telematica. Ad oggi, è possibile solo presso il Tribunale e, quindi, per crediti superiori a €. 5.000,00. Per i crediti inferiori a quella soglia si dovrà ricorrere al Giudice di Pace, dove il deposito dei documenti avviene ancora in cartaceo.

Il ragionamento seguito dal Tribunale di Verona e che lo porta a equiparare il formato ".xml" all'estratto autentico previsto dal codice di procedura civile è il seguente.

- "Nel Provvedimento n.°89757/2018 l'Agenzia delle Entrate ha fornito dettagliate indicazioni in merito al funzionamento e alle caratteristiche tecniche del Sistema di Interscambio (SDI), che gestisce la fatturazione elettronica, precisando che: La fattura elettronica è un file in formato XML non contenente macroistruzioni o codici eseguibili tali da attivare funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati, conforme alle specifiche tecniche di cui all'allegato A del presente provvedimento".

- "Nel caso in cui il file della fattura sia firmato elettronicamente, il SdI effettua un controllo sulla validità del certificato di firma. In caso di esito negativo del controllo, il file viene scartato e viene inviata la ricevuta di cui al punto 2.4 (cd. ricevuta di scarto)".

- "L'art. 1, comma 1, lettera 1), quinquies (titolato: "Definizioni") del D.lgs.n.82/2005 così come aggiornato e recante "Codice dell'Amministrazione Digitale" (CAD), stabilisce, testualmente, che: "1. Ai fini del presente codice si intende per […] i–quinquies) duplicato informatico: il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario".

- "Pertanto, il SDI genera documenti informatici autentici ed immodificabili, che non sono semplici "copie informatiche di documenti informatici" bensì "duplicati informatici", assolutamente indistinguibili dai loro originali, potendo essere scaricati da "fonte / terzo qualificato", come l'Agenzia delle Entrate".

- "Proprio in ragione delle sopra descritte caratteristiche della fattura elettronica, l'art. 1, comma 3-ter, D.Lgs. 127/2015 prevede che i soggetti obbligati ad emetterle in via esclusiva mediante il Sistema di Interscambio (di cui al comma 3°) sono esonerati dall'obbligo di annotazione nei registri di cui agli artt. 23 e 25 D.P.R. 633/1972".

Date queste premesse, conclude il giudice di primo grado di Verona che: "per tali soggetti deve ritenersi che sia venuto meno anche l'obbligo di tenere i predetti registri, e di conseguenza gli obblighi previsti dall'art. 634 comma 2, c.p.c. ai fini dell'ottenimento del decreto ingiuntivo, poiché è illogico pensare che un'impresa debba tenere delle scritture contabili che non ha l'obbligo di utilizzare".

Orari

Lun. - Ven.: 8:30 - 12:15 / 14:30 - 19:15