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LA FATTURA ELETTRONICA NON È DOCUMENTO IDONEO A COSTITUIRE PROVA SCRITTA DEL CREDITO AI FINI DELL’EMISSIONE DEL DECRETO INGIUNTIVO

Per ottenere un decreto ingiuntivo, oltre alla fattura, è necessario presentare un estratto autentico dei registri contabili.

L’art. 633 c.p.c., in tema di procedimento di ingiunzione, regolamenta i casi in cui è possibile, per il creditore di una somma di denaro o di una determinata quantità di cose fungibili, richiedere l’emissione di un decreto ingiuntivo che condanni il debitore al pagamento. Una delle condizioni di ammissibilità di tale provvedimento è, come chiarito dal n.1) dello stesso articolo, che del diritto fatto valere si dia una prova scritta. Il successivo articolo 634 chiarisce quali documenti sono idonei ad essere prove scritte del credito, elencandone alcuni, che tuttavia non si ritengono tassativi, in quanto la giurisprudenza prevalente tende a riconoscere come idoneo qualsiasi documento, proveniente dal debitore o da un terzo, che il giudice ritenga munito di efficacia probatoria.

Quanto ai crediti dell’imprenditore che esercita attività commerciale o del lavoratore autonomo, il codice riconosce efficacia probatoria alle scritture contabili (sia quelle prescritte dagli artt. 2214 e ss. c.c. per l’imprenditore commerciale, sia quelle prescritte da leggi tributarie), se tenute a norma di legge. Il creditore ha quindi l’onere, in questi casi, di fornire l’estratto autentico della scrittura contabile da cui risulti il credito. A tali fini, la giurisprudenza si è ripetutamente pronunciata sull’idoneità o meno delle fatture elettroniche a costituire prova scritta, propendendo talvolta per la risposta negativa. Da ultimo, anche un decreto del Tribunale di Roma del 24 settembre 2024, ha chiarito che la fattura elettronica in sé e per sé, prodotta dal creditore, pur avendo un elevato grado di certezza ed autenticità, non risulta idonea ad ottenere l’emissione di un decreto ingiuntivo. Quello che è invece necessario è un estratto autentico dei registri tenuti dall’imprenditore o dal lavoratore autonomo su cui vengono annotate tali fatture.

La deroga al principio generale per cui un documento formato dalla stessa parte che lo produce non può valere come prova a suo favore è giustificata soltanto dal fatto che secondo il legislatore la corretta tenuta delle scritture contabili, in modo conforme a legge, è indice di affidabilità del soggetto che vi è tenuto, non rilevando invece la garanzia di autenticità che la fattura elettronica fornisce.

Quindi, stando al Tribunale di Roma, bisognerebbe aderire al tenore letterale della norma, che parla soltanto di “scritture contabili”, non includendo invece le fatture. Il Tribunale motiva la decisione anche sulla base del fatto che la tenuta dei registri ai fini IVA, su cui devono essere annotate le fatture, è un obbligo per tutti i soggetti che emettono le fatture stesse.

Orari

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