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Il decreto ingiuntivo è opponibile al fallimento solo se dichiarato esecutivo

Il decreto ingiuntivo, non munito, prima della dichiarazione di fallimento, di esecutorietà, non è passato in cosa giudicata formale e sostanziale e non è opponibile al fallimento

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 21583, depositata il 03 settembre 2018, ribadisce un principio tanto pacifico quanto discutibile per gli effetti pratici cui conduce. Un creditore otteneva un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per un importo non indifferente (oltre €. 150.000,00). Sulla base dell'ingiunzione esecutiva, il creditore iscriveva altresì ipoteca ai danni del debitore, che di lì a poco falliva.

In sede di verifica dello stato passivo, il Tribunale respingeva l'ammissione in via privilegiata del credito, che collocava al chirografo, ed escludeva anche le spese e i costi della fase monitoria e dell'imposta ipotecaria. Tanto il Tribunale di Treviso, in sede di opposizione ex art. 98 L.F., quanto la Corte di Cassazione, investita della questione, rigettano le doglianze del creditore. Il creditore, sostanzialmente, rilevava che l'inutile decorso del termine di 40 giorni avesse tolto al debitore la possibilità di contestare il credito e che la mancata opposizione conducesse alla definitività del ricorso per ingiunzione, sulla base del quale, peraltro, era stata legittimamente iscritta ipoteca e sostenuti i relativi costi.

La Corte di Cassazione, disattendendo i motivi di ricorso, ricorda che, per consolidata giurisprudenza, "il decreto ingiuntivo non opposto acquista efficacia di giudicato formale e sostanziale solo nel momento in cui il giudice, dopo averne controllato la notificazione, lo dichiari esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c. …

Ne consegue che il decreto ingiuntivo, non munito, prima della dichiarazione di fallimento, di esecutorietà, non è passato in cosa giudicata formale e sostanziale e non è opponibile al fallimento, neppure nell'ipotesi in cui il decreto ex art. 647 c.p.c. venga emesso successivamente, tenuto conto del fatto che, intervenuto il fallimento, ogni credito deve essere accertato nel concorso dei creditori ai sensi della L. 52 L. Fall.".

In buona sostanza, consegue alla mancata opponibilità del decreto ingiuntivo al fallimento che la posizione del creditore debba essere riportata a quella che lo stesso poteva vantare nel momento precedente al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo. Il risultato pratico, nonostante il debitore non si fosse attivato e non avesse opposto il decreto, è quello per cui non solo il credito dovrà essere dimostrato, ma anche che tutte le spese sostenute (e in questo caso non sono state poche, vista l'entità dell'imposta ipotecaria) rimarranno in capo al creditore, il quale perderà anche l'eventuale privilegio ottenuto medio tempore. Il risultato è eccessivo, visto e considerato che la verifica dei presupposti della esecutorietà del decreto ingiuntivo è tutt'altro che complessa e non richiede una particolare attività che il Giudice Delegato non possa compiere quantomeno ai limiti fini dell'ammissione al passivo.

Questa giurisprudenza - peraltro piuttosto recente, visto che in passato si argomentava diversamente - riduce molto opportunamente il passivo fallimentare. Perché, per ottenere il decreto di esecutorietà, l'"unico incombente" richiesto al creditore è il pagamento della tassa di registrazione del decreto ingiuntivo. La tassa è tutt'altro che irrisoria e il creditore, di fronte alla situazione di decozione del proprio debitore, è restio all'assunzione di ulteriori spese. Su questo effetto deterrente, i fallimenti riducono il passivo, che hanno causato, e i creditori aumentano le spese, che non recuperano.

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