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Il decreto ingiuntivo è opponibile al fallimento?

Il decreto ingiuntivo è opponibile al fallimento solo se dichiarato esecutivo prima della data di apertura della procedura concorsuale

La Corte di Cassazione torna su una questione piuttosto ricorrente nella prassi e che ha già trovato una soluzione di uniforme applicazione, ma di difficile accettazione da parte dei creditori. Si veda sul punto questo precedente approfondimento.

In questo caso, la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 24157/2020, ribadisce come non possa essere opposto al fallimento un decreto ingiuntivo, anche se: a) dichiarato provvisoriamente esecutivo, b) non opposto nel termine di legge e sebbene c) la dichiarazione di esecutorietà fosse stata chiesta in data antecedente all'apertura della procedura fallimentare. Peraltro, ciò porta con sé la conseguenza che non saranno opponibili al fallimento neppure le relative spese ivi comprese quelle sopportate per l'eventuale iscrizione di ipoteca sulla base del decreto provvisoriamente esecutivo.

Inoltre, oltre alle spese appena indicate, non va dimenticata la tassa di registrazione che il creditore del caso affrontato dalla Cassazione dovrà pagare per aver chiesto la dichiarazione di esecutività. Infatti, chiesta la registrazione, prima o poi si dovrà necessariamente sostenere il non indifferente costo della relativa tassa. Ma, se come in questo caso, il Tribunale dovesse ritardare nella dichiarazione di esecutorietà, la spesa non sarà opponibile al fallimento. Forse, sarebbe stato più opportuno far retroagire gli eventuali effetti della dichiarazione di esecutorietà quanto meno al momento del deposito dell'istanza, laddove anteriore all'avvenuto fallimento.

Orari

Lun. - Ven.: 8:30 - 12:15 / 14:30 - 19:15

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