Una banca procedeva contemporaneamente contro due debitori solidali. Più precisamente, sottoposta a pignoramento la pensione dovuta da un debitore, notificava analogo atto di pignoramento contro l'altro debitore. Il secondo debitore proponeva opposizione all'esecuzione, sostenendone l'illegittimità. Il Tribunale rigettava l'opposizione, con sentenza che veniva confermata anche in grado di appello. Il debitore ricorreva quindi in Cassazione. Riteneva il debitore solidale che la banca avesse agito violando il principio di buona fede. Allo scopo, il ricorrente invocava il principio secondo cui, in tema di espropriazione forzata, l'emissione di un'ordinanza di assegnazione rende illegittima la scelta del creditore di intraprendere una nuova esecuzione.
La Cassazione, con l'ordinanza n. 8151/2020, emessa il 11.07.2019 e depositata il 24.04.2020, rigetta il ricorso. La corte precisa, infatti, che il principio richiamato dal debitore solidale opera solo nel caso in cui il creditore intraprenda una seconda azione esecutiva contro lo stesso debitore con lo stesso titolo e dopo aver ottenuto un provvedimento che sia in grado, almeno potenzialmente, di soddisfarlo.
Nel caso affrontato, invece, vi era si l'unicità del titolo, ma mancava il presupposto della identità soggettiva dell'esecutato.
Inoltre, aggiunge il tribunale supremo, due sono gli ordini di motivi che danno contezza dell'infondatezza delle ragioni del ricorso.
Da un lato, accogliendo la tesi del ricorrente, si darebbe introduzione ad un beneficium excussionis in favore del secondo debitore solidale, non contemplato dalla legge e che farebbe venire meno la natura stessa dell'obbligazione solidale. Nell'obbligazione solidale, infatti, solo il pagamento effettivamente conseguito dal creditore estingue il debito altrui.
Dall'altro, l'ordinanza di assegnazione nel pignoramento presso terzi (ordinanza che aveva concluso l'esecuzione sulla pensione del primo debitore) non può considerarsi immediatamente satisfattiva. L'estinzione della pretesa del credito, infatti, si consegue solo con il pagamento di tutte le somme assegnate. Nel pignoramento di stipendi o di trattamenti pensionistici il pagamento completo avviene solo dopo che gli accantonamenti mensili (in genere nella misura di un quinto) hanno coperto il capitale, gli interessi e le spese. Questo significa che il creditore rimane libero di intraprendere più esecuzioni, anche parallele, contro ciascun debitore solidale sino all'effettivo ed integrale soddisfo del proprio credito.
La corte di Cassazione conclude enunciando il seguente principio di diritto: "In tema di esecuzione forzata, non viola gli obblighi di correttezza e buona fede e non contravviene al divieto di abuso degli strumenti processuali l'iniziativa del creditore di due o più debitori solidali che, in forza del medesimo titolo, intraprenda un'azione esecutiva nei confronti di uno di essi dopo aver ottenuto, nei confronti di un altro condebitore, un'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., fintanto che la stessa non sia stata interamente eseguita dal terzo pignorato sino all'integrale concorrenza del credito per cui si agisce, fermo restando il divieto di ottenere più dell'ammontare del credito medesimo, la cui violazione deve essere fatta eventualmente valere in sede esecutiva mediante apposita opposizione".
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