Così la Cassazione III Sezione Civile ha statuito con l’ordinanza del 19 febbraio 2024 n. 4357, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità dell’ordinanza del Tribunale di Perugia che dichiarava illegittimo e ineseguibile l’ordine di liberazione emesso dal giudice dell’esecuzione su istanza del creditore aggiudicatario.
La vicenda può così essere sintetizzata. Due genitori avevano donato al figlio un terreno, con l’onere a carico di quello di concedergli come alloggio gratuito, per tutta la durata della loro vita, una porzione dell’immobile che era in corso di costruzione sul medesimo terreno, qualificando quest’onere come un’obbligazione propter rem. In seguito l’immobile veniva poi assoggettato a procedura esecutiva e, in quella sede, veniva assegnato ad uno dei creditori del donatario. Il creditore si trovava costretto a chiedere la liberazione dell’immobile, che era appunto occupato dai genitori, in forza del titolo sopra esposto. Avverso il provvedimento di liberazione dell’immobile ricorrevano il debitore e i genitori di lui, instaurando davanti al Tribunale di Perugia un giudizio ordinario di opposizione agli atti esecutivi. Il medesimo Tribunale, infine, dando ragione ai ricorrenti, dichiarava illegittimo il provvedimento di liberazione in quanto i genitori abitanti l’immobile avevano un valido titolo opponibile ai terzi, tra cui anche il creditore assegnatario, ai sensi dell’art. 1599 comma 3 c.c. Secondo il Tribunale, infatti, l’onere in questione attribuiva ai due genitori un diritto personale di godimento assimilabile a quello del conduttore derivante dal contratto di locazione che, se trascritto (come era in questo caso, in cui era stata trascritta la donazione modale del terreno, con la precisazione dell’onere esistente), è opponibile ai terzi. Il creditore che aveva ottenuto il bene a seguito di procedura esecutiva sarebbe stato quindi tenuto a rispettare il diritto dei genitori di alloggiare nell’immobile.
La Suprema Corte è però di altro avviso e ribalta quanto stabilito dall’ordinanza del Tribunale. Secondo i giudici, l’onere collegato alla donazione altro non sarebbe che un elemento accessorio della stessa che ne limita gli effetti, attribuendo un vantaggio limitato al donatario. In altre parole, la donazione modale rimarrebbe un negozio a titolo gratuito pur in presenza dell’onere, non potendosi mai qualificare la fattispecie come contratto di locazione in cui la controprestazione alla concessione in godimento del bene sarebbe il trasferimento a titolo gratuito dello stesso. Il diritto dei genitori di abitare la casa sarebbe quindi un semplice diritto personale di godimento atipico, come tale soggetto alla disciplina generale delle obbligazioni, che non ne prevede la trascrivibilità con l’effetto dell’opponibilità a terzi.
Per questi motivi la Corte accoglie il ricorso, cassando l’ordinanza e rinviando al Tribunale di Perugia per la decisione sul merito, sulla base del principio di diritto esposto: “non è opponibile ai creditori procedenti ed all'aggiudicatario l'obbligazione assunta nell'atto di donazione di un immobile, dal donatario nei confronti del donante, avente ad oggetto la concessione in godimento del medesimo per tutta la vita naturale dei beneficiari”.
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