La Cassazione, con una recente ordinanza del 10/4/2024, la n. 12816, si è trovata a giudicare sul diritto dell’agente alle provvigioni nel caso in cui tra preponente e cliente sia intervenuto un accordo, dopo la stipulazione di un contratto, volto a non dare esecuzione a quest’ultimo. Nel caso specifico due società, la preponente e la cliente, avevano concluso dei contratti di fornitura grazie all’opera dell’agente, a cui sarebbe spettata una provvigione. Le parti non avevano dato però integrale esecuzione agli stessi, arrivando a farsi causa reciprocamente per la risoluzione, ognuno per l’inadempimento dell’altro. Si giungeva poi ad una transazione, con cui le parti si accordavano per risolvere consensualmente i contratti e convenivano che la cliente versasse alla preponente una somma, “in via puramente transattiva e a saldo e stralcio di ogni pretesa”. L’agente, che ricorre per Cassazione, chiede che gli venga riconosciuta la provvigione su tale somma, ai sensi dell’art. 1748 comma 1 c.c., in quanto utilità economica percepita dal preponente per effetto dei contratti da esso agente procurati. La Corte nega le ragioni del ricorrente e ritiene il motivo infondato, in quanto la somma percepita a titolo di transazione dal preponente non deve considerarsi un corrispettivo per gli affari conclusi. Il riconoscimento della provvigione ha come presupposto che l’affare sia andato a buon fine, anche se poi risulti parzialmente o inesattamente eseguito, mentre nella fattispecie in questione mancherebbe il requisito della conclusione dell’affare, in quanto i contratti sono stati risolti.
Viene invece accolta la domanda del ricorrente volta a percepire la provvigione in misura ridotta ai sensi dell’art. 1748 comma 5 c.c., in quanto il preponente e il cliente si sono accordati, con la transazione, per non dare esecuzione al contratto. La provvigione spetterà quindi nella misura determinata dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equità. Nell’accogliere il motivo di ricorso, la Cassazione ha pronunciato il principio di diritto secondo cui, nei casi in cui preponente e cliente stipulino una transazione che comporti il non dare ulteriore esecuzione al contratto procurato dell’agente, sul quale gli sarebbe spettata la provvigione, quest’ultimo ha diritto a percepire la provvigione ridotta, ai sensi dell’art. 1748 comma 5 c.c., per la parte che rimane ineseguita.
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